Dall’Agenzia delle Entrate il modello per la cessione e le istruzioni pratiche per la compilazione e l’utilizzo.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto le regole per la cessione del credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili utilizzati da professionisti e imprese, botteghe e negozi.

Con il provvedimento del 1° luglio 2020, l’Agenzia ha diffuso il modello per comunicare la scelta della cessione del credito di imposta e le istruzioni per l’utilizzo del credito di imposta da parte dei cessionari.

Il provvedimento dà attuazione al Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha introdotto una serie di incentivi per facilitare la ripresa dopo l’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus.

Affitto, adeguamento e sanificazione, credito di imposta 60%
Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per l’esercizio della professione o dell’attività di impresa. A inizio giugno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono ottenere il credito di imposta i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, anche nel caso in cui abbiano optato per il regime forfettario.

Il credito di imposta del 60% si applica anche, fino a un massimo di 60mila euro, alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, fino a un massimo di 80mila euro, per gli interventi di adeguamento degli spazi di lavoro. Le modalità per la cessione di questi crediti saranno definite in seguito, con un altro provvedimento attuativo.

Cessione credito di imposta, le modalità operative
I titolari del credito di imposta sui canoni di locazione possono scegliere di cederlo utilizzando il modello e le istruzioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate. La cessione può essere anche parziale ed operata anche a favore di banche e intermediari finanziari.

La comunicazione deve essere effettuata online, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dal beneficiario. Saranno definite in seguito le modalità per l’invio della comunicazione avvalendosi di un intermediario.

Nella comunicazione vanno indicati, a pena di inammissibilità, il codice fiscale del cedente, la tipologia di credito di imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e i mesi a cui si riferisce, l’importo ceduto, gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta, il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, la data in cui è avvenuta la cessione.

Come utilizzare il credito ceduto
I cessionari possono utilizzare i crediti di imposta con le stesse modalità con cui sarebbero usati dal cedente. Per utilizzare i crediti in compensazione, il modello F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici. In caso contrario, il versamento viene rifiutato. Il modello F24 viene scartato anche se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso. All’utilizzo in compensazione, non si applicheranno limiti di importo.

L’utilizzo in compensazione tramite modello F24 diventa possibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione. Prima dell’utilizzo, il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione.

La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Con gli stessi meccanismi, il cessionario può cedere ulteriormente il credito acquisito entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Fonte dell’articolo: Edilportale