Le opzioni alternative alla detrazione per fruire del superbonus 110% sono oggetto di restyling alla Camera

Precisazioni su sconto in fattura e cessione del credito relativo al superbonus 110%, regole per le cessioni successive, norme attuative entro il 18 agosto.

Analogamente all’articolo 119 che regola il superbonus 110%, anche l’articolo 121 del Decreto Rilancio sarà modificato per precisare alcuni aspetti della disciplina. Nella seduta di ieri, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che ridefidisce alcuni commi per superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.

Sconto in fattura e cessione del credito
Con riferimento allo sconto in fattura, l’emendamento precisa che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo – spiega la relazione -, del fatto che il superbonus ha una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

Per lo stesso motivo, l’emendamento sopprime il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110% è fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.

Quindi – aggiunge la relazione – sulla base della nuova formulazione, si evince con maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.

Cessione del credito ad ogni SAL
Un’altra modifica precisa che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che non sussistono limiti al numero di cessioni poiché tale specificazione, implicita nella norma in esame, potrà essere esplicitata in sede attuativa.

Analogamente alla modifica apportata all’articolo 119 relativo al superbonus 110%, si stabilisce la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante.

Inoltre, si prevede che per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti ceduti, si prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del DL 78/2010 che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Viene inserito il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la comunicazione in via telematica dei dati relativi all’opzione:

  • dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all’articolo 119;
  • degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all’articolo 121.

Norme attuative entro il 18 agosto
Come per l’articolo 119, anche per il 121 si prevede che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni attuative debba essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (e non del Decreto Legge). Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione in legge è il 18 luglio, quindi il termine massimo per le norme attuative sarà il 18 agosto.

Fonte dell’articolo: Edilportale