La realizzazione di un muro di recinzione necessita del permesso di costruire quando l’intervento, per la sua consistenza, può essere classificato come nuova costruzione. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 20739/2018.

Permesso di costruire, quando deve essere utilizzato
I giudici hanno innanzitutto spiegato che la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso di costruire nel caso in cui, in base alla sua struttura e all’estensione, sia in grado di modificare l’assetto urbanistico del territorio, rientrando quindi tra gli interventi di nuova costruzione previsti dall’articolo 3, lettera e) del testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

È inoltre necessario valutare l’area su cui è realizzato il muro di cinta e l’eventuale presenza di vincoli.

Permesso di costruire, il caso
Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione, ricadente nell’area di un parco protetto, aveva realizzato un muro di cinta presentando la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Secondo il Comune e il Tribunale ordinario, sarebbero stati invece necessari il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente parco.

Dal momento che l’intervento poteva costituire un abuso edilizio, il Tribunale aveva disposto il sequestro della recinzione per valutare la tipologia e le dimensioni della recinzione realizzata.

Permesso di costruire e abusi edilizi, sequestro eccessivo
La Cassazione ha osservato che l’istruttoria sulla natura e le caratteristiche della recinzione richiedeva accertamenti semplici e ha giudicato eccessivo il sequestro disposto dal Tribunale.

In questo caso il sequestro, secondo i giudici, non ha tutelato la proprietà privata e ha arrecato un pregiudizio al proprietario dell’immobile. Per questi motivi l’ordinanza è stata annullata e il bene sequestrato restituito.

Questo non significa che l’intervento realizzato sia legittimo. Gli interventi realizzati senza titolo abilitativo devono essere sanzionati, ma per le valutazioni del caso non è necessario il sequestro.

Recinzioni e autorizzazione paesaggistica
Le stesse valutazioni vanno effettuate per capire se l’intervento necessita dell’autorizzazione paesaggistica. La giurisprudenza è concorde nell’affermare che solo le recinzioni che, per le loro caratteristiche, non modificano lo stato dei luoghi, possono essere realizzate senza autorizzazione paesaggistica.

Rientrano tra queste le recinzioni necessarie per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorali “che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”.

Negli altri casi, quindi, le recinzioni hanno un impatto sul paesaggio e per erigerle è richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Confermata quindi la legittimità della richiesta del Tribunale ordinario, che per la realizzazione della recinzione aveva prescritto il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente parco.